Consiglio (composizione)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri variabile fra nove e ventitre per determinazione dell’Assemblea ordinaria, che li nomina ogni tre anni, scegliendo fra i candidati proposti dagli Associati Ordinari, salvi tre scelti fra i candidati proposti dagli Associati Corrispondenti se esistenti. A carico degli Associati proponenti non deve sussistere alcuna delle circostanze previste dall’Articolo 6.
Ciascuno degli Associati può proporre un solo candidato, scelto fra gli amministratori o i dirigenti in carica degli stessi Associati; il venir meno di tale requisito comporta la decadenza dalla carica previa apposita deliberazione del Consiglio. Le proposte devono pervenire al Presidente del Consiglio della Associazione entro il termine perentorio di 10 giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea.
Risultano eletti i candidati che, in relazione al numero dei Consiglieri da nominare, conseguano il maggior numero di voti.
Qualora non risulti eletto il numero di Consiglieri fissato dall’Assemblea, si provvederà ad una seconda votazione, con attribuzione dei suffragi a coloro che, presenti nella suddetta lista degli eleggibili, non siano stati eletti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea il controllo sulla regolarità delle votazioni e l’accertamento dei requisiti di eleggibilità.
Alle riunioni del Consiglio vengono invitati a partecipare senza diritto di voto i Revisori e i Presidenti onorari, ove esistenti.
Il Consiglio può, previa apposita delibera approvata dai Revisori, invitare a partecipare alle proprie riunioni, anche in via continuativa, uno o più esperti esterni.
Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere dell’Associazione, previa apposita deliberazione del Consiglio, la circostanza che l’Associato che ha candidato il Consigliere perda la qualifica di Associato oppure veda mutata la categoria di associazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dai Revisori.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora per dimissione o altra causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio ed i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per le nuove nomine. Venendo a mancare l’intero Consiglio, l’Assemblea dovrà essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori.