Consiglio (competenze)
Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari.
In particolare:
a. è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo le prescrizioni del presente Statuto;
b. formula linee guida e proposte operative non vincolanti, nello spirito della sana e prudente gestione e di sviluppo efficiente del mercato, cui gli Associati possono attenersi nello svolgimento della loro attività e, fra l’altro, elabora regole generali di comportamento riguardanti rapporti fra Associati, nel rispetto di una leale e corretta concorrenza commerciale;
c. tratta le questioni di interesse comune degli Associati, nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza e di quanto stabilito nel codice di condotta antitrust;
d. delibera su iniziative da assumere nell’interesse generale della Associazione per gli scopi della medesima;
e. presenta un rapporto almeno annuale sulla propria attività e sull’andamento generale del mercato del factoring;
f. nomina tra i suoi membri il Presidente e i Vice Presidenti, determinando i loro poteri;
g. designa, trascorsi due esercizi dalla nomina del Presidente, colui che rivestirà tale carica nel triennio successivo a quello in corso;
h. può proporre all’Assemblea la nomina di uno o più Presidenti onorari;
i. nomina il Direttore o il Segretario Generale dell’Associazione, determinandone i poteri;
j. decide ai sensi dell’Articolo 3 sull’ammissione degli Associati e ne stabilisce l’eventuale categoria, senza possibilità di appello.
k. delibera in ordine alla esclusione di Associati;
l. predispone il bilancio preventivo dell’Associazione, nonché quello consuntivo;
m. stabilisce l’eventuale organico dei dipendenti della Associazione.
Il Consiglio può affidare ai propri membri, alle Commissioni tecniche ed ai Gruppi di lavoro, ove costituiti, con delibera del Consiglio, o a terzi, lo studio di determinate questioni, nonché l’espletamento di particolari incarichi stabilendo l’eventuale relativo compenso.
Il Consiglio delega parte delle sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.
Resta comunque di esclusiva competenza del Consiglio l’esercizio dei poteri di cui ai punti b), e), f), g), h), i), j), k), l) del presente articolo.