Indagine su qualità, trasparenza e correttezza dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali

Nell’ambito della gestione del credito commerciale, occorre in primo luogo tenere presente la natura particolare del credito mercantile e della sua esigibilità. Diversamente dal credito bancario tradizionale, la cui esigibilità è soggetta solo a termini, il credito commerciale è soggetto a termini e condizioni poste da apposite clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di fornitura e da specifiche norme, tipicamente proprie della contabilità pubblica, che condizionano il pagamento allo svolgimento di determinate attività amministrative da parte dell’ente debitore, ovvero ne sospendo-no l’esigibilità impedendone il recupero forzoso. Per completezza, si ricorda altresì che il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

 

Per ottenere una visione complessiva della “bontà” di una relazione di credito commerciale non è pertanto possibile fermarsi agli aspetti quantitativi connessi alla tempestività dei pagamenti, ma è necessaria una prospettiva di più ampio respiro che coinvolga i principali profili, di natura qualitativa, connessi alla trasparenza, alla correttezza e più in generale alla qualità dei comportamenti del debitore nell’ambito della relazione con il fornitore/creditore, che possono influenzare in maniera anche significativa i tempi di pagamento.

In tali casi, l’eventuale ritardo di pagamento più che un segnale di insolvenza o di rischio della controparte, rappresenta la conseguenza della messa in atto da parte del debitore di taluni comportamenti, anche connessi all’esecuzione del contratto e di per sé non necessariamente scorretti, rispetto ai quali una “buona” relazione di credito commerciale è caratterizzata da un elevato grado appunto di trasparenza contrattuale e nei rapporti di procurement; da una generale correttezza intesa sia come rispetto della disciplina contro i ritardi di pagamento sia come moderazione nell’esercizio della propria forza contrattuale verso i fornitori; dal rispetto dei ruoli e nella collaborazione mostrata in caso di cessione a terzi del credito.

La consapevolezza dell’importanza di tali variabili qualitative assume particolare rilievo sia dal punto di vista di una concreta attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento e, in generale, della lotta ad un fenomeno che genera un contesto economico certamente subottimale, sia nella prospettiva dell’applicazione della nuova definizione di default che penalizza significativamente ritardi di pagamento anche lievi, richiedendo ai cessionari del credito la tempestiva individuazione delle eventuali motivazioni non creditizie dalle quali tale ritardo è generato.

Al fine di fornire una rappresentazione di tali aspetti, sfruttando l’osservatorio privilegiato delle società di factoring su questa materia, Assifact ha ripreso e aggiornato il precedente questionario sulla concreta attuazione della direttiva contro i ritardi di pagamento e sottoposto ai propri Associati un apposito questionario nel quale questi sono stati chiamati a formulare un giudizio su alcuni dei principali profili qualitativi della relazione di credito commerciale e dei comportamenti dei debitori ceduti, identificati in collaborazione con un apposito gruppo di lavoro di Associati.

I risultati dell’indagine svolta mostrano, nel primo semestre 2020, come i rapporti di fornitura fra imprese e imprese e pubblica amministrazione presentino ancora ampi margini di miglioramento.

L’analisi dei tempi medi di pagamento stimati sui dati del mercato del factoring mostra nel periodo una sostanziale tenuta dei giorni medi di incasso nonostante le difficoltà dovute alla pandemia COVID-19, a fronte di un incremento del DSO dei crediti verso imprese compensato da un rilevante decremento del DSO dei crediti verso enti pubblici (che con 145 giorni restano comunque su livelli assai elevati e molto lontani dai termini previsti dalla direttiva contro i ritardi di pagamento).

A queste evidenze quantitative si accompagna un giudizio ancora non positivo da parte degli operatori del factoring in merito alla trasparenza, alla correttezza e più in generale alla qualità delle relazioni di credito mercantile, con un giudizio medio complessivo che si assesta a 45 su una scala da 0 a 100.

Con riferimento alle transazioni B2B, si registra una valutazione positiva con riferimento a diversi profili di analisi, evidenziando una buona trasparenza di clausole e condizioni nonché una generale apertura e disponibilità nelle relazioni con il credi-tore (anche verso il factor).

Tuttavia, i tempi di pagamento appaiono sovente influenzati da ritardi immotivati e contestazioni non sollevate tempestivamente. A tali ritardi peraltro non sembrano far seguito, se non di rado, le sanzioni previste dalla direttiva contro i ritardi di pagamento in termini di interessi di mora e costi del recupero.

Il giudizio appare più severo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con una valutazione media pari a 35 su 100.

A fronte di una generale compliance formale dei contratti, le prassi effettive nella gestione dei rapporti di procurement e pagamento delle forniture non sono percepite, in generale, come virtuose.

Nello specifico, fra i profili valutati più criticamente, si evidenzia una sostanziale mancanza di trasparenza in merito ai ritardi di pagamento e alle relative motivazioni, una lunghezza delle procedure amministrative ben al di là dei termini contrattuali di pagamento, una non agevole riconciliazione dei pagamenti e una tendenza a rifiutare le cessioni di credito in maniera generalizzata e senza connessioni con la specifica fornitura.

Specifico della pubblica amministrazione è il caso, percepito come assai frequente, dei crediti la cui esigibilità è temporaneamente sospesa da provvedimenti amministrativi o norme di legge.

Nei rapporti B2PA appare più frequente il rispetto delle disposizioni in materia di interessi di mora rispetto alle transazioni B2B, mentre dall’altro lato è percepito come assai comune il ricorso a trattative di natura transattiva sul credito per ridurne l’importo in conto capitale.

In generale, i debitori ceduti non appaiono adeguatamente consapevoli delle conseguenze dei ritardi di pagamento sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi ed in particolare nella prospettiva della nuova definizione di default, che introduce meccanismi di individuazione dei crediti deteriorati molto più stringenti che in passato e sarà applicata dal 1° gennaio 2021.

Da questa scarsa consapevolezza discende anche l’assenza di modifiche nei comportamenti connesse alla nuova normativa, nell’ambito della quale pare invece indispensabile un salto di qualità nella trasparenza della comunicazione fra il debitore e il creditore, al fine di evitare la segnalazione a default di un numero molto elevato di debitori.