Finanziare la ripartenza: factoring e strumenti di ristrutturazione preventiva

Non tutte le crisi sfociano nella liquidazione giudiziale. Quando l’impresa è ancora risanabile, il factoring può accompagnare il percorso di ristrutturazione: dai piani attestati agli accordi con i creditori, fino al concordato in continuità. Negli strumenti orientati alla continuità non opera soltanto come tecnica di smobilizzo, ma può anche contribuire a stabilizzare il capitale circolante. Ma a quali condizioni l’operazione regge alla prova della procedura? E come vanno gestiti i crediti futuri e i rapporti con i debitori ceduti?

Dalla procedura liquidatoria alla continuità: un cambio di prospettiva

Il factoring può contribuire a intercettare i primi segnali della crisi grazie alla sua posizione di osservatorio sulla qualità dei crediti commerciali. In questo quadro assumono rilievo gli obblighi di segnalazione ex art. 25-decies CCII e il rapporto tra trasparenza e riservatezza; quando la crisi sfocia nella liquidazione giudiziale, il factor è inoltre esposto, come creditore, alle azioni del curatore.

Esiste però uno spazio intermedio, che è anche quello su cui il Codice della crisi e dell’insolvenza ha scommesso di più: la fase in cui la crisi è conclamata ma ancora reversibile e l’impresa sceglie di ristrutturarsi anziché liquidare.

In questo spazio il factor non è soltanto un creditore da soddisfare, ma può diventare uno dei soggetti che rendono materialmente possibile il risanamento, fornendo la liquidità necessaria a mantenere in vita il ciclo produttivo.

Perché il factoring è compatibile con la ristrutturazione

La ragione di questa compatibilità è strutturale: qualunque strumento di regolazione della crisi orientato alla continuità presuppone che l’impresa continui a produrre, a fatturare e, soprattutto, a incassare.

Il piano di risanamento vive dei flussi di cassa futuri: se questi si interrompono, il piano può non essere più attuabile; il factoring interviene esattamente su quel punto, trasformando in liquidità immediata i crediti commerciali che l’impresa continua a generare.

Un altro elemento è la possibilità, per il factor, di valutare il rischio facendo leva sulla qualità del debitore ceduto in bonis, oltre che sulla situazione del cedente in crisi.

È proprio questa caratteristica a rendere il factoring spesso l’unico canale di finanza operativa ancora accessibile a un’impresa che, per definizione, ha un merito creditizio compromesso.

Un portafoglio di clienti solidi è un asset che la crisi del fornitore non intacca, e che il factoring consente di valorizzare.

Resta fermo il profilo della concessione abusiva di credito, richiamato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 18610/2021). In termini operativi, la nuova finanza va valutata ex ante: occorre verificare se sia ragionevolmente funzionale al risanamento e non serva soltanto a rinviare l’emersione della crisi.

Gli strumenti di ristrutturazione, con il loro corredo di piani, attestazioni e controlli, offrono al factor proprio quella base documentale su cui fondare una tale valutazione.

Il piano attestato di risanamento: flessibilità e protezione dalla revocatoria

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è lo strumento più leggero tra quelli disponibili: non richiede l’intervento del tribunale né il consenso di una maggioranza di creditori, ma si fonda su un piano redatto dall’imprenditore, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui veridicità dei dati e fattibilità sono attestate da un professionista indipendente.

Per il factor, il principale beneficio è la protezione dalla revocatoria. L’art. 166, comma 3, lett. d) CCII esclude dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato. Se le cessioni, il pagamento dei corrispettivi e gli eventuali rimborsi sono previsti dal piano e coerenti con esso, il factor è quindi al riparo dal rischio che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, il curatore aggredisca quelle operazioni. A questa protezione si affianca l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice prevista dall’art. 324 CCII.

Il rovescio della medaglia è che il piano attestato, proprio perché privatistico, non attribuisce prededuzione ai crediti sorti in sua esecuzione. Se il risanamento non riesce, il factor che conservi un credito verso il cedente per anticipazioni rimaste scoperte può restare esposto come creditore chirografario, in assenza di cause di prelazione.

Per questo è essenziale che l’operazione sia costruita, fin dall’origine, in modo che il rischio resti ancorato alla solvibilità dei debitori ceduti e che il factor partecipi attivamente alla definizione del piano, verificando che le linee di factoring siano espressamente previste e che le relative ipotesi di incasso siano realistiche.

È importante che l’esenzione copra ciò che è davvero «in esecuzione del piano»: operazioni estranee o incoerenti rispetto alle sue previsioni non beneficiano della protezione.

Gli accordi di ristrutturazione: il factor come parte del negoziato

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) l’imprenditore conclude un accordo con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, soggetto a omologazione del tribunale, mentre i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione o dalla scadenza, se successiva.

Il Codice affianca a questo modello gli accordi agevolati (art. 60 CCII), con soglia ridotta al trenta per cento, e gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII), i cui effetti possono essere estesi ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Il factor può trovarsi in questo contesto in due posizioni diverse. Può essere uno dei creditori dell’impresa, chiamato a negoziare il trattamento della propria esposizione pregressa; oppure può essere il finanziatore che, aderendo all’accordo, si impegna a mantenere o a concedere nuove linee di factoring a supporto della continuità.

Nella prassi le due posizioni spesso coesistono: la moratoria o la ristrutturazione del debito pregresso viene negoziata insieme all’impegno a proseguire lo smobilizzo dei crediti. Conviene tuttavia tenere distinti il trattamento dell’esposizione già maturata e quello delle nuove anticipazioni funzionali alla continuità: queste ultime pongono il tema della nuova finanza e della relativa stabilità, mentre corrispettivi delle cessioni ed eventuali rimborsi vanno qualificati secondo la rispettiva causa.

Rispetto al piano attestato, il vantaggio è significativo: gli atti posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, lett. e) CCII) e i finanziamenti erogati in esecuzione dell’accordo omologato sono prededucibili ai sensi dell’art. 101 CCII.

Anche nella fase che precede l’omologazione, l’art. 99 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili «in qualsiasi forma», funzionali all’esercizio dell’attività aziendale: una formula ampia, che si presta a ricomprendere le anticipazioni su crediti ceduti.

Il concordato in continuità: il ruolo dei flussi e delle autorizzazioni

Il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84 CCII) è lo strumento in cui la dipendenza del piano dalla liquidità corrente è più evidente.

Il soddisfacimento dei creditori avviene in misura prevalente attraverso i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività, sicché la disponibilità di finanza operativa diventa condizione stessa di fattibilità del piano.

Con la presentazione della domanda di concordato, l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale e, in mancanza, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 94 CCII).

Si tratta di uno dei profili più delicati per il factor.

Se il contratto di factoring prosegue dopo il deposito della domanda, occorre chiedersi se le nuove cessioni e le nuove anticipazioni costituiscano atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

La risposta dipende dalle circostanze concrete, dalla continuità rispetto all’operatività pregressa e dall’entità delle operazioni, e la giurisprudenza di merito non è univoca.

In questa incertezza, appare prudente esplicitare nel piano la prosecuzione della linea e verificare le autorizzazioni richieste nel caso concreto: per le operazioni che eccedono l’ordinaria amministrazione rileva l’art. 94 CCII; per i finanziamenti di cui si intende ottenere la prededuzione occorre valutare il ricorso all’art. 99 CCII, con il coinvolgimento del commissario giudiziale nei casi previsti.

Come osservato nel precedente articolo, la prededuzione non è automatica ma presuppone un atto formale che attesti la consapevole ammissione del finanziamento nella gestione della crisi.

Un secondo profilo riguarda la stabilità del rapporto.

L’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti essenziali, di provocarne la risoluzione o di anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, e rende inefficaci le clausole che collegano tali effetti al deposito della domanda.

Se e in quale misura la norma possa incidere sui contratti di factoring, in particolare sull’obbligo di continuare a erogare anticipazioni, è questione aperta; è però un elemento che il factor deve considerare quando valuta come reagire alla domanda di concordato del proprio cliente, anche alla luce del dovere di buona fede già richiamato a proposito della revoca degli affidamenti.

Crediti futuri e debitori ceduti: i nodi operativi

Il factoring di sostegno alla ristrutturazione si concentra spesso sui crediti futuri: accanto allo smobilizzo del portafoglio esistente, il piano può fare affidamento sulle fatture che l’impresa emetterà proseguendo l’attività.

L’art. 3 della L. 52/1991 consente la cessione di crediti futuri, anche prima della stipula dei contratti da cui sorgeranno, con il limite dei ventiquattro mesi per le cessioni in massa. L’effetto traslativo, tuttavia, si produce soltanto quando il credito viene a esistenza.

Questo dato ha conseguenze importanti.

Un contratto quadro stipulato prima della crisi non mette automaticamente il factor al riparo rispetto ai crediti che sorgeranno dopo il deposito della domanda di concordato: per questi crediti la cessione si perfeziona durante la procedura e ne subisce le regole, a partire dalla necessità di autorizzazione per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

L’opponibilità ex art. 5 L. 52/1991, legata al pagamento del corrispettivo con data certa, va quindi verificata con riferimento a ciascuna cessione e alla data in cui il corrispettivo è effettivamente versato.

In un’operazione di ristrutturazione è opportuno che il piano identifichi con precisione il perimetro dei crediti futuri oggetto di cessione, la durata delle linee e i criteri di determinazione del corrispettivo, così che le operazioni possano dirsi senza incertezze «in esecuzione» del piano o dell’accordo.

Il secondo nodo è la gestione dei debitori ceduti.

In una fase di crisi del fornitore, il cliente è comprensibilmente tentato di trattenere pagamenti, sollevare contestazioni sulle forniture o eccepire in compensazione controcrediti verso il cedente.

Sul piano operativo, occorre distinguere: con la notifica della cessione (o con la sua accettazione), il debitore ceduto non si libera più pagando il cedente (art. 1264 c.c.); la notifica impedisce di opporre in compensazione i crediti verso il cedente sorti dopo di essa, mentre l’accettazione senza riserve impedisce al debitore di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto far valere verso il cedente (art. 1248 c.c.). Resta distinta la verifica delle contestazioni relative al rapporto sottostante.

La scelta tra notifica e operatività non notificata merita perciò una riflessione specifica.

Se in condizioni ordinarie la riservatezza verso la clientela può essere un valore commerciale, in una ristrutturazione la trasparenza verso i debitori ceduti è spesso preferibile: rafforza la posizione del factor, riduce il contenzioso sulle compensazioni e, se ben gestita, può persino rassicurare i clienti circa la continuità delle forniture.

Nel factoring pro soluto, inoltre, la valutazione dell’affidabilità dei debitori ceduti diventa il cuore dell’istruttoria, perché è su di essa che il factor assume il rischio; nel pro solvendo occorre invece tenere conto che la garanzia di solvenza del cedente (art. 4 L. 52/1991) vale poco se il cedente è in crisi, e che eventuali rimborsi da parte di quest’ultimo andranno trattati secondo le regole dello strumento prescelto.

Il factoring come infrastruttura del risanamento

Dal quadro emerge un messaggio centrale: il Codice della crisi offre al factor presidi significativi anche nelle procedure di ristrutturazione, ma li condiziona alla correttezza formale e sostanziale dell’operazione.

In sintesi, nel piano attestato le operazioni coerenti con il piano possono beneficiare della protezione dalla revocatoria, ma i crediti del factor non diventano per ciò solo prededucibili. Negli accordi omologati e nel concordato, invece, la prededuzione della nuova finanza richiede il rispetto dei presupposti previsti dal CCII e delle autorizzazioni necessarie nel caso concreto. Occorre inoltre documentare la coerenza delle cessioni con il piano o l’accordo, curarne l’opponibilità e fondare le anticipazioni su una verifica della fattibilità del risanamento e della qualità dei debitori ceduti.

In questa prospettiva il factor non si limita a subire le scelte del debitore, ma può e deve partecipare attivamente alla costruzione del percorso di ristrutturazione, contribuendo a definire le ipotesi di incasso, il perimetro dei crediti futuri e le modalità di gestione della clientela.

È così che il factoring cessa di essere un semplice strumento di smobilizzo per diventare una vera infrastruttura della continuità aziendale: la finanza che consente all’impresa di ripartire.

Nel prossimo e ultimo appuntamento analizzeremo le prospettive evolutive del factoring tra ristrutturazioni, sostenibilità e nuove direttive europee.