Il “Fintech” ha attirato, negli ultimi anni, l’attenzione di operatori “incumbent”, aziende attive nei vari settori della tecnologia, clienti e, ovviamente, regulators.
Dal punto di vista di questi ultimi risulta evidente la necessità di bilanciare in modo equilibrato le esigenze di garantire la stabilità del sistema finanziario e creditizio e allo stesso tempo non ostacolare lo sviluppo di tecnologie innovative che possano migliorare efficienza e concorrenza nel settore. Per i normatori è forte la pressione verso l’istituzione di aree di sperimentazione (“sandbox”) in cui introdurre elementi di novità nell’ambito dell’impiego della tecnologia al servizio della finanza, operando in deroga alle vigenti disposizioni di vigilanza per favorirne l’incubazione.
A questa pressione in Italia si è risposto mediante l’introduzione dell’art. 36 del D.L. n. 34/2019 (D.L. Crescita), come modificato dalla Legge di conversione n. 58/2019, il quale prevede, al comma 2-bis, l’adozione di uno o più regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo.
Il comma 2-octies del D.L. Crescita istituisce, altresì, presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Comitato FinTech con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità e de-manda ai regolamenti di cui al comma 2-bis l’individuazione delle ulteriori attribuzioni del Comitato FinTech.
Il MEF ha quindi proposto in consultazione uno schema di regolamento che:
- disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni del Comitato Fin-Tech, e
- reca norme in materia di sperimentazione FinTech, individuando le attività per le quali può essere richiesta la sperimentazione, i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità di accesso alla sperimentazione, l’ambito operativo della sperimentazione e, infine, la disciplina della conclusione della fase di sperimentazione.
Nella proposta del MEF, ora oggetto di esame da parte dei relativi stakeholders, è prevista quindi la possibilità, al ricorrere di determinati requisiti di equilibrio economico-patrimoniale, tutela dei clienti e gestione dei rischi, di operare in deroga alle disposizioni di vigilanza, ma sotto il monitoraggio di una delle Autorità del settore, per un periodo non superiore ai 18 mesi.