Frodi su crediti fiscali: le mosse per prevenirle o intercettarle

A fronte dell’aumento dei fenomeni fraudolenti nel processo di cessione dei crediti fiscali, derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, e in considerazione di quanto previso dal Decreto Legge Antifrode, gli istituti finanziari stanno intensificando e razionalizzando i controlli antifrode e antiriciclaggio

Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte di specifici interventi di ristrutturazione edilizia, e la conseguente cessione del credito agli istituti finanziari, ha avuto un impatto considerevole sul mercato.

Purtroppo il numero di frodi rilevate in tale processo è in continuo aumento. Lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa di fine anno del 22 dicembre 2021, ha dichiarato che le possibili frodi nell’ambito delle diverse tipologie di bonus e crediti ammontano a circa Euro 4 miliardi.

Queste sono riconducibili principalmente a:

  • cessioni di crediti inesistenti, soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati;
  • cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati in favore di persone inconsapevoli;
  • cessione di crediti fiscali rilevati medianti capitali illeciti (riciclaggio).

Ciò che accomuna gran parte di questi eventi è il fatto che dietro le cessioni ci sono società create ad hoc, da parte di diverse organizzazioni criminali, per generare crediti inesistenti o con lo scopo di “pulire” denaro.

Tenuto conto di ciò, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 157 del 11 novembre 2021, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, che , tra i diversi punti richiede alle banche e agli intermediari finanziari di non procedere all’acquisto di crediti fiscale se emergono elementi di sospetto o mancano le informazioni necessarie per completare l’adeguata verifica del cliente (ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007).

Anche le misure di approvazione della bozza del decreto Sostegni ter recentemente approvate dal Consiglio dei ministri puntano a garantire un giro di vite in merito ai trasferimenti dei crediti fiscali a causa dell’aumento di eventi fraudolenti. Secondo quanto stabilito dell’art. 26 della bozza di decreto viene bloccata la cessione multipla dei crediti d’imposta prevedendo, di fatto, una sola cessione da parte dell’impresa agli intermediari finanziari.

In questo scenario come si stanno muovendo i principali player italiani?

Sul mercato primario diversi istituti finanziari sono stati chiamati a contribuire nel processo di prevenzione e di contrasto a tali fenomeni di frode ed hanno conseguentemente innalzato i propri presidi di controllo in termini antifrode e antiriciclaggio.

I principali intermediari stanno infatti introducendo verifiche più mirate sulla filiera del credito, ossia sulle aziende che svolgono i singoli lavori oggetto del credito ceduto.

In particolare, sono state intensificate le verifiche di natura reputazionale sulle società ed ai relativi soci e amministratori attraverso screening preventivi finalizzati ad intercettare eventuali notizie riferibili a sanzioni od adverse media.

Sono stati inoltre sviluppati e definiti indicatori specifici, principalmente finalizzati a verificare: l’esistenza o la corrispondenza della partita IVA, l’oggetto sociale della società e la sua coerenza rispetto ai lavori di ristrutturazione edilizia realizzati, la data creazione della società, andando ad attribuire un rating di rischio per ogni controparte analizzata.

C’è da dire che in diversi casi, i controlli non vengono limitati alla sola filiera del credito, ma estesi anche ad ulteriori soggetti coinvolti nel processo, quali asseveratori o soggetti deputati al rilascio del visto di conformità, verificando l’iscrizione degli stessi ai relativi albi. Sono infatti recenti le notizie di stampa che hanno coinvolti tali soggetti nell’ambito del rilascio di parerei od asseverazioni pur in assenza degli adeguati requisiti formali.

Tali aspetti assumono rilevanti profili di responsabilità in capo agli intermediari, anche in considerazione della disciplina sanzionatoria in merito all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e degli adempimenti e delle responsabilità richieste agli acquirenti dei crediti dal decreto-legge n. 157/2021 sul contrasto alle frodi. In particolare l’articolo 3 comma n. 7 del decreto dispone che per evitare il concorso dell’acquirente in caso di eventuali violazioni “l’ordinaria diligenza non può in ogni caso sussistere qualora:

a) il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121;

b) risulti manifesta la non riferibilità degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;

c) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Misure ed attività di prevenzione quanto mai necessarie per gli intermediari, che dovranno sicuramente agire prontamente al fine di allinearsi verso elevati standard di controllo e prevenzione.

Solamente tramite una maggiore attenzione e prevenzione si potrà infatti sperare di contrastare e ridurre un fenomeno che altrimenti rischierebbe di rendere inefficacie una delle misure del decreto maggiormente apprezzate ed utilizzate dal mercato.