Model Law on Factoring di Unidroit: caratteristiche e punti chiave

Il Governing Council di Unidroit, l’istituto internazionale che persegue l’armonizzazione del diritto internazionale privato, ha recentemente approvato l’Unidroit Model Law on Factoring, che può essere dunque l’occasione per ripensare in modo organico il tema della disciplina legale della cessione dei crediti nel nostro Paese, dove vi sono problemi di coordinamento tra le diverse norme

  1. Premessa

Il Governing Council di Unidroit nella sessione del 10-12 maggio 2023 ha approvato l’Unidroit Model Law on Factoring.
Come si legge nell’introduzione, si tratta di una disciplina completa ed autosufficiente, destinata in primo luogo ai paesi che non hanno ancora una disciplina legale completa della cessione dei crediti, ma utile anche ai paesi che già hanno una propria disciplina.
La Model Law è stata elaborata tenendo in considerazione i principi in materia sia della common law, sia della civil law, il che la rende idonea ad una diffusa utilizzazione.
Si tratta di una legge modello, che presuppone, per essere in vigore, che uno Stato («the enacting State») la faccia propria.
Dopo averne esaminati l’ambito di applicazione, le caratteristiche essenziali ed i punti più rilevanti, ci chiederemo se essa possa essere utile per l’Italia.

 

  1. La Model Law.

2.1.     Ambito di applicazione e caratteristiche.

La Model Law si apre con l’art. 1, che ne definisce l’ambito di applicazione.
L’art. 1.1. dispone che la Model Law si applica ai transfers of  receivables, alla cessione dei crediti. Non è dunque, in realtà, una Model Law sul factoring.
A differenza  della Convenzione di Ottawa del 1988, che all’art. 1.2 precisava il suo ambito di applicazione con riferimento al factoring definito come un contratto in cui una parte cedeva crediti, e l’altra svolgeva più “funzioni”[1], la Model Law si occupa infatti soltanto del profilo della cessione dei crediti.
Non solo, la Model Law non interferisce con le norme a protezione dei consumatori (art. 1.2.), e la nozione di “receivables” è limitata ai crediti derivanti dalla fornitura o locazione di beni o servizi, ai crediti derivanti da contratti IP, ai crediti relativi al data processing, ai crediti relativi a pagamenti con carta di credito.
Non sono espressamente menzionati i crediti derivanti da contratti relativi ad immobili, la cui inclusione dipende dall’interpretazione del termine “goods”. Non sono compresi i crediti fiscali.

 

Considerato che si tratta di una disciplina non del contratto di factoring, ma della cessione dei crediti, la Model Law può essere applicata in linea di principio ad ogni variante di factoring, e così al factoring pro soluto come al factoring pro solvendo, al notification factoring come al not notification factoring, al factoring ordinario come al reverse factoring.

Per quanto riguarda il not notification factoring, occorre però osservare che, come poi vedremo, l’art. 9 prevede che la cessione di un credito è efficace nei confronti dei terzi solo se la notificazione della cessione viene registrata nel registro da istituire secondo quanto previsto dalla medesima Model Law. Ne consegue che il debitore ceduto potrà, consultando il registro, venire a conoscenza della cessione, e ciò in contrasto con l’operatività del not notification factoring (cui d’altra parte non si applica la convenzione di Ottawa)[2].
L’art. 1.3 prevede poi che la Model Law non prevale sulle leggi che limitano la cessione di particolari tipi di crediti.
Osservo infine che l’art. 3.1 dispone che le parti possono derogare alla Model Law, una volta divenuta legge dello stato, ma non in relazione ad alcune sue disposizioni: contengono norme inderogabili gli artt. 4 (general standards of conduct); 5 (requirements for the transfer of a receivables): 7.2 (Diritto del cessionario alla garanzia nonostante patto contrario); 8. (non opponibilità dei limiti convenzionali alla cedibilità); 32.3 (non derogabilità dei post-default rights); 36.1. (legge applicabile); 37/46 (conflict of laws).

2.2.     I punti chiave.

Il Cap.II è dedicato al transfer of a receivable.
L’art. 5.2 dispone che per essere efficace l’accordo di trasferimento deve essere fatto per iscritto e sottoscritto dal cedente, deve identificare cedente e cessionario e deve descrivere il credito in modo da consentirne l’identificazione. All’art. 5.3 si precisa che è sufficiente indicare che si tratta di tutti i crediti del cedente, o di tutti i crediti del cedente di una determinata categoria.
Queste previsioni non contemplano espressamente il caso in cui il factor o il cliente selezionano i crediti ceduti con riferimento ad uno o più determinati debitori.
L’art. 5.4 prevede espressamente la cessione di crediti futuri, precisando che tale cessione produce effetto solo se il cedente acquista il diritto sul credito o il diritto di cederlo.
L’art.7 è dedicato alle garanzie del credito, che non possono essere limitate da accordi tra il cedente e il debitore.
Molto importante è l’art.8, secondo cui la cessione del credito è efficace nonostante ogni patto tra debitore e cedente che limiti la cessione, con liberazione del cedente e del cessionario da responsabilità. Una formulazione che va oltre la previsione dell’art. 6 della Convenzione di Ottawa[3].
Va precisato che, come si è detto,  la Model Law non supera i limiti di legge al trasferimento di particolari tipi di crediti.

 

Centrale, nella Model Law, è il cap.III, che disciplina l’efficacia della cessione nei confronti dei terzi, un tema che durante i lavori della Convenzione di Ottawa era emerso, ma che allora si era ritenuto di non potere affrontare[4].
Il principio è dato dall’art. 9: il trasferimento di un credito è efficace nei confronti dei terzi solo se la comunicazione relativa al trasferimento è registrata nel registro.
Il sistema di registrazione è regolato dall’Annex A alla Model Law.

 

Il sistema di registrazione è regolato dall’Annex A alla Model Law.
Il cap.V disciplina in modo dettagliato la priorità tra i trasferimenti.
Il cap. VI è dedicato ai diritti ed alle obbligazioni del cedente, del cessionario e del debitore, e non è qui possibile esporre in sintesi la disciplina prevista, molto articolata.
Mi limito a sottolineare l’art. 24, che afferma il principio secondo cui la cessione non incide sui diritti e sulle obbligazioni del debitore.
Il cap.VII è dedicato a “collection and enforcement”.
Il cap.VIII si occupa dei conflitti di legge.
Il cap. IX, infine, detta norme transitorie.

2.3.     Utilità della Model Law per il nostro paese.

La sintetica esposizione delle caratteristiche e dei punti chiave della Model Law induce a ritenere che essa possa costituire un punto di riferimento importante per il legislatore italiano.
Come sappiamo, la nostra disciplina attuale della cessione dei crediti presenta problemi di coordinamento tra le norme del codice civile, le norme della legge 52/19, le norme della legge 130/1999 e le norme del Codice della crisi in tema di revocatoria, e evidenzia problemi irrisolti, come quello della cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. I progetti in corso relativi alla creazione di una piattaforma digitale per la certificazione e la cessione dei crediti sollevano nuovi problemi di disciplina.

La Model Law può essere dunque l’occasione per ripensare in modo organico il tema della disciplina legale della cessione dei crediti.
Non solo. A me pare che la Model Law possa essere presa in considerazione per rimeditare la redazione dei contratti di factoring, in tutte le sue varianti, con particolare riferimento all’analitica disciplina prevista dal cap. VI, cui si è accennato.

Accanto alla Model Law potranno essere prese in considerazione, oltre alla più volte ricordata Convenzione di Ottawa, la United Nations Convention on the Assignment of Receivables in  International Trade del 2001 e la UNCITRAL Model Law on Secured Transactions del 2016, nonché la Knowledge Guide on Factoring Regulation and Supervision presentata quest’anno dalla International Finance Corporation (IFC).

Non mancano dunque fonti a cui fare riferimento per rimeditare, da noi, la disciplina legale del factoring ed i suoi contratti.

[1] Vedi G. De Nova, Nuovi contratti, UTET, 2a ed., 1994, pag. 152
[2] G. De Nova, op. cit.. pag. 152
[3]  G. De  Nova, op.cit., p.152
[4]  G. De  Nova, op.cit., p.152