Il Nuovo Pacchetto AML Europeo: Impatto e Prospettive
Il nuovo pacchetto AML UE introduce regole uniche e una vigilanza centralizzata con la nascita dell’Autorità AMLA. Rafforzati controlli, obblighi sulla Travel Rule e standard uniformi per tutti gli operatori finanziari. La riforma segna la fine della frammentazione normativa e l’inizio di una supervisione europea più incisiva
Il sistema europeo di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sta attraversando la sua più profonda trasformazione dalla nascita del mercato unico. Il nuovo pacchetto normativo adottato dall’Unione Europea — composto dal Regolamento AMLA, dal Regolamento sui trasferimenti di fondi (TFR), dal Regolamento AML (AMLR) e dalla Sesta Direttiva AML (AMLD6) — abbandona il modello delle direttive a recepimento discrezionale per affermare un vero e proprio Single Rulebook direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Al centro di questa rivoluzione si colloca la nuova Autorità europea per il contrasto al riciclaggio (AMLA), operativa a Francoforte dal luglio 2025, destinata a esercitare vigilanza diretta sui soggetti finanziari a più alto rischio transfrontaliero entro il 2028.
1. Il nuovo quadro normativo europeo: AMLR, AMLD6, AMLA e TFR
Il pacchetto AML europeo, adottato tra il 2023 e il 2024, si articola in quattro strumenti normativi complementari che ridisegnano l’intero impianto di prevenzione del riciclaggio nell’Unione:
Regolamento AML (AMLR): è il cuore del Single Rulebook. A differenza delle direttive precedenti, il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento, eliminando le storiche divergenze attuative che avevano generato arbitraggi regolatori. Disciplina in modo uniforme gli obblighi di adeguata verifica della clientela (CDD), i controlli interni, le politiche di gestione del rischio e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).
Sesta Direttiva AML (AMLD6): completa il quadro istituzionale, rafforzando i requisiti per le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nazionali e disciplinando il raccordo tra vigilanza nazionale e controllo europeo. Richiede un recepimento nazionale entro le scadenze stabilite.
Regolamento AMLA — Reg. (UE) 2024/1620: istituisce la nuova Autorità europea per il contrasto al riciclaggio, definendone poteri, organizzazione e rapporti con le autorità di vigilanza nazionali. La ratio legis del Regolamento è duplice: centralizzare il controllo sui soggetti a più alto rischio e garantire una convergenza delle prassi supervisorie a livello UE.
Regolamento sui Trasferimenti di Fondi — Reg. (UE) 2023/1113 (TFR): aggiorna e rafforza la cosiddetta Travel Rule, estendendo l’obbligo di trasmissione delle informazioni identificative del pagante e del beneficiario anche alle cripto-attività, allineando la disciplina ai più recenti standard del GAFI.
Il passaggio dal modello delle direttive ai regolamenti direttamente applicabili costituisce la novità più rilevante sul piano sistemico: si chiude definitivamente l’era della frammentazione normativa che aveva caratterizzato l’applicazione delle precedenti direttive AML in Europa.
2. L’Autorità AMLA e il nuovo modello di vigilanza
L’AMLA, con sede a Francoforte, rappresenta il cardine istituzionale del nuovo sistema. Il Regolamento 2024/1620 le attribuisce due livelli di vigilanza:
Vigilanza indiretta: l’AMLA coordina e monitora le autorità di vigilanza nazionali (in Italia, primariamente la Banca d’Italia) per i soggetti obbligati che non rientrano nella supervisione diretta, emanando orientamenti, standard tecnici vincolanti (RTS e ITS) e conducendo valutazioni tra pari (peer review) sulle prassi nazionali.
Vigilanza diretta: l’AMLA eserciterà vigilanza diretta sugli “enti obbligati selezionati”, ossia gli intermediari finanziari che operano in almeno sei Stati membri e presentano un profilo di rischio AML/CFT elevato.
3. Stato dell’arte a marzo 2026
Il quadro normativo AML si presenta in una fase di transizione avanzata, caratterizzata da alcune norme già pienamente operative e da altre in fase di definizione tecnica.
Elementi già operativi:
- AMLA operativa: l’ 108 del Reg. (UE) 2024/1620 fissa il 1° luglio 2025 come data di applicazione generale del Regolamento istitutivo. L’Autorità è dunque pienamente operativa e ha avviato le proprie attività di coordinamento con le autorità nazionali.
- Travel Rule (TFR) pienamente applicabile: il Regolamento (UE) 2023/1113 è applicabile dal 30 dicembre 2024, come confermato anche dalle Linee Guida EBA sulla Travel Rule. Gli intermediari finanziari sono pertanto già tenuti a garantire la trasmissione delle informazioni sui soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi.
Elementi in fase di finalizzazione:
- RTS sulla metodologia di classificazione del rischio: ai sensi dell’ 12, par. 7, del Reg. (UE) 2024/1620, l’AMLA doveva presentare tali standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2026. A marzo 2026, i criteri definitivi per la selezione degli enti obbligati sottoposti a vigilanza diretta sono in fase di adozione formale o già pubblicati, configurando un quadro tecnico di riferimento sufficientemente definito per le pianificazioni aziendali.
4. Implicazioni nazionali e coordinamento con il D.Lgs. 231/2007
Il nuovo quadro europeo si innesta su un sistema nazionale consolidato, rappresentato principalmente dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito le precedenti direttive AML e costituisce tuttora il riferimento normativo domestico di base.
Il coordinamento tra disciplina nazionale ed europea pone alcune questioni operative rilevanti:
- Le norme del Regolamento AML (AMLR), in quanto direttamente applicabili, prevarranno sulle disposizioni nazionali confliggenti per il principio di primazia del diritto dell’Unione.
- La Banca d’Italia manterrà la propria funzione di vigilanza AML per la gran parte degli intermediari italiani. Tuttavia, nell’esercizio di tale vigilanza, dovrà conformarsi agli orientamenti e alle istruzioni dell’AMLA, garantendo coerenza con il quadro sovranazionale.
- Il recepimento della AMLD6 richiederà adeguamenti legislativi nazionali che, verosimilmente, incideranno anche sul D.Lgs. 231/2007, aggiornandone le disposizioni procedurali e istituzionali.
5. Conclusioni e raccomandazioni
Il nuovo pacchetto AML europeo ridefinisce le regole del gioco per tutti gli intermediari finanziari. Il passaggio al Single Rulebook e l’istituzione dell’AMLA segnano la fine dell’era della frammentazione regolamentare e l’avvio di una vigilanza europeo-integrata destinata a diventare progressivamente più intrusiva e armonizzata.
Alla luce di quanto esposto, si individuano le seguenti raccomandazioni:
- Mappatura dell’esposizione normativa: effettuare una gap analysis tra i processi AML esistenti e i requisiti del nuovo Single Rulebook, con particolare attenzione alle procedure di adeguata verifica e ai sistemi di monitoraggio delle transazioni.
- Adeguamento alla Travel Rule: verificare la conformità dei sistemi informativi agli obblighi del (UE) 2023/1113 già pienamente applicabile, investendo nelle infrastrutture tecnologiche necessarie per la raccolta e la trasmissione strutturata dei dati sui trasferimenti di fondi.
- Monitoraggio della soglia dei sei Paesi: i gruppi con operatività cross-border devono valutare se la propria struttura supera o potrebbe superare la soglia prevista dall’ 12 del Reg. (UE) 2024/1620 per la selezione alla vigilanza diretta AMLA, calibrando di conseguenza le proprie strategie di compliance.
- Aggiornamento dei presidi interni: rivedere il sistema dei controlli interni AML, le policy di gestione del rischio e i programmi di formazione del personale, in linea con gli standard tecnici che l’AMLA sta progressivamente adottando.
- Dialogo proattivo con le autorità: mantenere un canale di comunicazione costante con la Banca d’Italia e seguire attentamente i lavori dell’AMLA e dell’EBA, partecipando — ove possibile — alle consultazioni pubbliche sui nuovi standard tecnici.