Il factoring nella rete della compensazione
Non ogni sottrazione è una compensazione: da questa differenza dipende la sorte dell’incasso del factor quando il cedente entra in crisi.
La compensazione accompagna il factoring sin dalle sue origini. È una presenza discreta, ma tutt’altro che marginale: affiora nella disciplina convenzionale delle partite reciproche, nella regolazione degli incassi e, più in generale, nei meccanismi attraverso i quali si determina il saldo tra factor e cedente.
La circostanza non sorprende; nel rapporto di factoring convivono una pluralità di poste di dare e avere. Così, al corrispettivo dovuto per l’acquisto dei crediti, si affiancano anticipazioni, commissioni, interessi, spese; possono sorgere crediti restitutori e, a seconda della struttura dell’operazione, obblighi di corrispondere lo “scarto”. Dal punto di vista della contabilità, tutto si registra con una naturale inclinazione alla sintesi; da quello del diritto, invece, prima di sottrarre una posta dall’altra, occorre sapere a quale titolo ciascuna di queste sia sorta.
La prassi contrattuale risolve una parte del problema attraverso clausole di compensazione volontaria. La norma posta all’art. 1252 cod. civ., come è noto, consente alle parti di prevedere la compensazione anche quando difettino i presupposti richiesti per quella legale, e permette loro di determinarne preventivamente le condizioni. La previsione è particolarmente congeniale al factoring, dove il factor può trovarsi creditore del cedente per somme già dovute o destinate a divenirlo e, contemporaneamente, debitore per importi derivanti dalla regolazione del rapporto. Il pactum de compensando consente di governare queste partite, senza attendere che ciascun credito abbia acquistato i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti dagli artt. 1241 ss. cod. civ.
Fin qui, il terreno è conosciuto; il problema nasce quando, dalla compensazione espressamente pattuita si passa a operazioni che – pur traducendosi contabilmente in una sottrazione – hanno una struttura giuridica diversa. È qui che la rete comincia a stringersi; e si stringe soprattutto quando il cedente entra in crisi.
Nell’insolvenza, infatti, la qualificazione diventa il crinale da cui dipende un risultato concreto. Se il trattenimento dell’incasso è compensazione in senso tecnico, esso deve misurarsi con la disciplina che la ammette e ne delimita l’operatività nel concorso (art. 56 l. fall., oggi art. 155 CCII); diverso è il piano della composizione negoziata, nella quale un provvedimento cautelare può inibire specifiche operazioni di compensazione per preservare le risorse necessarie alle trattative e al risanamento. Se, invece, compensazione non è, viene meno il presupposto dei limiti propri di quell’istituto; resta, tuttavia, da verificare il contenuto concreto dell’eventuale ordine giudiziale.
Un primo, importante, punto di riferimento va cercato nel rapporto tra cessione del credito e mandato all’incasso. Le due figure hanno spesso camminato vicine: entrambe consentono al finanziatore di intercettare il pagamento del terzo e possono assolvere funzioni di garanzia o satisfattive. Gli effetti giuridici restano, tuttavia, profondamente diversi. Come noto, con la cessione, il credito entra nel patrimonio del cessionario; nel mandato all’incasso — anche quando conferito in rem propriam — il credito rimane nella titolarità del mandante, e il mandatario acquista soltanto il potere di riscuoterlo per conto di quest’ultimo.
La distinzione ha conseguenze immediate. Il mandatario che incassa il credito altrui diviene debitore verso il mandante della somma riscossa; se è a sua volta creditore del mandante, il successivo trattenimento trova spiegazione proprio nel meccanismo compensativo collegato al mandato. Diversa è la posizione del cessionario: quando riscuote, riceve il pagamento di un credito del quale è già titolare. Non v’è, in radice, alcuna somma altrui da restituire. La Cassazione, affrontando proprio la qualificazione del factoring, ha del resto ricordato che occorre ricostruire gli effetti voluti dalle parti e verificare se esse abbiano optato per una causa vendendi, per una causa mandati o per una diversa funzione dell’operazione (Cass. 7 marzo 2008, n. 6192). È la causa concreta, non l’operatività contabile, a rilevare nella qualificazione dell’operazione.
È opinione comune, che il factoring sia un contratto complesso, nel quale l’acquisto dei crediti convive con servizi di gestione e riscossione e, sovente, con una funzione finanziaria. Proprio questa complessità sconsiglia di utilizzare la compensazione come categoria capace di spiegare, indistintamente, ogni regolazione contabile tra factor e cedente.
Il punto emerge con chiarezza quando entra in gioco l’anticipazione (rectius, il pagamento anticipato del corrispettivo).
Immaginiamo, semplificando, un credito del valore nominale di cento. Il factor lo acquista e versa immediatamente al cedente novanta; alla scadenza, il debitore ceduto paga cento al factor. Quest’ultimo trattiene quanto già anticipato, aggiunge le competenze contrattualmente previste, e mette a disposizione del cedente il residuo.
I conti tornano, ma la qualificazione giuridica richiede qualche passaggio in più.
Se i novanta rappresentano un’anticipazione del corrispettivo dovuto per l’acquisto del credito, il factor ha semplicemente pagato in anticipo una parte del prezzo. Quando incassa cento dal debitore ceduto, riscuote un credito proprio; resta da determinare soltanto quanto del corrispettivo debba ancora essere versato al cedente. In questa ricostruzione l’anticipo e l’incasso appartengono alla sequenza di esecuzione della cessione: la sottrazione dei novanta non compensa alcunché, ma liquida il prezzo residuo (calcolato, appunto, per differenza). Al limite, ci si potrà porre il problema per le competenze contrattualmente pattuite, e maturate successivamente al pagamento dell’anticipazione.
La compensazione descritta dall’art. 1241 cod. civ. presuppone, invece, reciprocità di posizioni obbligatorie: ciascuna parte deve essere, allo stesso tempo, debitrice e creditrice dell’altra. Nell’esempio, occorrerebbe dimostrare che il cedente sia debitore verso il factor della restituzione dei novanta e che il factor sia debitore verso il cedente dell’intero importo di cento riscosso dal ceduto. È proprio questo doppio passaggio a non essere affatto scontato. Se il factor ha acquistato il credito e ha pagato novanta a titolo di “acconto” sul prezzo, manca una ragione per trasformare quell’acconto in un credito restitutorio e la riscossione di un credito proprio in un debito verso il cedente. Due obbligazioni contrapposte vengono evocate là dove, a ben vedere, ve n’è una sola: quella del factor a corrispondere il prezzo residuo.
Il rischio, non di meno, è che il linguaggio contabile prenda il posto della qualificazione giuridica. Sul conto (solitamente chiamato “liquidazione”) si leggono cento in entrata, novanta da recuperare e dieci da riconoscere al cedente; da qui, a parlare di compensazione, il passo è breve. Ma anche un passo breve può condurre nel luogo sbagliato.
Il problema è di grande attualità nella composizione negoziata della crisi, quando il cedente chiede che la protezione del patrimonio sia accompagnata da un divieto di compensazione. Occorre, anzitutto, distinguere: l’art. 18 CCII non introduce un generale divieto di compensazione e precisa che i pagamenti non sono inibiti; il divieto può invece essere disposto dal giudice, ai sensi dell’art. 19 CCII, come misura cautelare funzionale al buon esito delle trattative. Non basta, dunque, il deposito della domanda per trasformare ogni successivo incasso del factor in una somma da riversare al cedente
La casistica mostra come non si tratti di un problema soltanto ipotetico, a cominciare dal Tribunale di Monza, che il 17 gennaio 2025 ha ritenuto ammissibile la richiesta del “divieto di compensazione e/o regolazione in conto corrente delle esposizioni pregresse”. In altra circostanza, il Tribunale di Genova, con provvedimento del 19 settembre 2025, ha disposto – nei confronti di determinati creditori bancari – una misura cautelare che vieta di compensare i saldi attivi dei conti correnti con saldi passivi o rate di finanziamenti a scadenza. Il Tribunale di Milano, invece, il 21 gennaio 2026 (e più recentemente il 16 luglio 2026) ha inibito i creditori dal procedere a forme di recupero, “quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni, dei crediti derivanti dai contratti di affidamento e di finanziamento in essere”. Ad ogni modo, si tratta di esempi di tutela della liquidità, con oggetto specifico; non decisioni che impongano al factor di riversare indistintamente i crediti ceduti.
Il divieto di compensazione, nel rapporto di factoring, fa emergere una criticità, che neppure l’esigenza del cedente di conservare liquidità risolve, vale a dire la questione della titolarità degli incassi; per contro, l’acquisto del credito non esonera dall’esaminare una misura che incida espressamente sull’operazione. Nei casi appena richiamati il giudice tutela disponibilità dell’impresa presso le banche: l’estensione di quel ragionamento agli incassi di crediti già ceduti richiede un autonomo passaggio giuridico. È questo passaggio, e non la sola formula “divieto di compensazione”, che merita di stare al centro del confronto nella composizione negoziata.
La compensazione, propria o impropria, non è un titolo: è una conseguenza. Presuppone che si sia già stabilito da quale rapporto ciascuna posta provenga. Invertire l’ordine, sottraendo prima di qualificare, significa lasciare che sia l’aritmetica a decidere ciò che spetta al diritto.
La distinzione si fa più delicata nel rapporto pro solvendo. L’operazione acquista, attraverso la garanzia della solvenza del debitore, una fisionomia nella quale la funzione finanziaria si fa più marcata: al mancato pagamento del debitore ceduto può seguire l’obbligo del cedente di sopportarne le conseguenze e, secondo le pattuizioni, di restituire quanto ricevuto.
Su questo profilo, la Suprema Corte (Cass. 9 agosto 2025, n. 22964) offre un’indicazione preziosa. La decisione valorizza, accanto alla causa vendendi, la funzione finanziaria del factoring e la garanzia della solvenza: fallito il cedente, il factor deve anzitutto escutere il debitore ceduto (art. 1267, cpv., cod. civ.); in mancanza della relativa prova, il credito per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va ammesso con riserva (artt. 55, terzo comma, e 96, secondo comma, n. 1, l. fall.). La pronunzia riguarda però l’insinuazione al passivo, non un divieto cautelare di compensazione: non se ne ricava che il factor debba riversare al cedente gli incassi dei crediti acquistati, ma la necessità di distinguere il pagamento del prezzo dall’eventuale credito restitutorio e dai presupposti che lo rendono azionabile.
Nel pro soluto, il quadro torna più lineare. Il credito ceduto, se la cessione è opponibile, è definitivamente uscito dal patrimonio del cedente: il pagamento del debitore avviene nei confronti del nuovo creditore e il rischio di insolvenza grava sul factor. L’anticipazione del prezzo conserva qui, con maggiore evidenza, la natura di pagamento anticipato del corrispettivo. Pretendere che, una volta incassati cento, il factor versi cento al cedente e chieda separatamente la restituzione (in moneta fallimentare) dei novanta già pagati significherebbe scomporre artificialmente un’operazione che le parti avevano costruito come unitaria.
Resta una terza categoria, ben nota alla giurisprudenza: la cosiddetta compensazione impropria. La figura ricorre quando le contrapposte poste (di dare e avere) derivano da un unico rapporto. In questi casi, l’elisione reciproca non è vera compensazione, ma mero accertamento del saldo del rapporto medesimo; e proprio perché non è compensazione in senso tecnico, essa non incontra i limiti sopra descritti.
Il terreno su cui la costruzione si è maggiormente sviluppata è quello delle linee bancarie autoliquidanti. La banca anticipa somme al cliente sui crediti che questi vanta verso terzi; riceve un mandato all’incasso, spesso in rem propriam, e si riserva contrattualmente il diritto di destinare le somme riscosse alla riduzione dell’esposizione. Ancora recentemente, la Corte di legittimità (Cass. 9 ottobre 2023, n. 28232 e la coeva n. 28231) ha riaffermato che, quando anticipazione e mandato all’incasso siano avvinti in un rapporto negoziale unitario e la fonte del rimborso sia predeterminata sin dall’origine, l’imputazione degli incassi realizza una compensazione impropria: la banca può perciò trattenere le somme riscosse anche dopo l’apertura del concordato, in deroga alla cristallizzazione dei crediti. La deroga si giustifica, secondo la Corte, per un duplice ordine di ragioni: l’ammissione al concordato non scioglie il rapporto di conto corrente e i rapporti in esso confluiti; e il collegamento negoziale tra anticipazione e mandato rivela la causa concreta di un’unica operazione.
Il parallelo con il factoring è inevitabile: nella linea autoliquidante la banca riscuote, in forza del mandato, un credito rimasto nella titolarità del cliente, e destina la somma all’estinzione della propria esposizione; nel factoring, con cessione opponibile, il factor riscuote invece iure proprio. Se già nel primo caso – dove il credito non è mai uscito dal patrimonio del cliente – la giurisprudenza riconosce l’unitarietà del rapporto e nega l’operatività dei limiti concorsuali, l’argomento a favore del factor si presenta, sul piano sistematico, ancora più solido: qui la riscossione riguarda un diritto entrato nel patrimonio del factor prima del pagamento del terzo.
Ed è qui che si incontra un curioso rovesciamento di prospettiva. Nel rapporto bancario, la categoria della compensazione impropria è stata forgiata per consentire all’intermediario di trattenere l’incasso, sottraendolo alle regole del concorso; nel factoring la medesima categoria rischia di essere impiegata all’incontrario, come grimaldello per assoggettare a un divieto ciò che, più semplicemente, è liquidazione del prezzo di acquisto. Il rischio, cioè, è che si evochi la parola «compensazione» proprio per far scattare i limiti che una compensazione presuppongono.
Qualificare l’operazione come compensazione impropria può giustificare l’inapplicabilità dei limiti concorsuali, ma non dimostra, da sé, l’estraneità dell’incasso a un’inibitoria cautelare: un divieto riferito a determinati meccanismi di rientro o di destinazione degli incassi non si supera qualificandoli diversamente, e il contenuto della misura va chiarito nella sede giudiziale competente. Restano, così, due errori speculari: trattare la riscossione di un credito proprio come se generasse, per ciò solo, un debito di riversamento dell’intero incasso verso il cedente; e assumere che ogni annotazione sul conto del factoring sia liquidazione del prezzo e, per questa sola ragione, sottratta a qualunque divieto. In entrambi i casi si finisce per sottrarre prima di aver qualificato.
La tenuta dell’argomento dipende, in concreto, dall’efficacia e dall’opponibilità della cessione e dalla reale causa dell’operazione: dove la cessione assolve anche una funzione di garanzia del finanziamento, occorre distinguere l’incasso del credito trasferito dall’azione restitutoria verso il cedente, senza desumere dalla sola clausola pro solvendo che l’effetto traslativo venga meno. Nella composizione negoziata si aggiunge un’ulteriore verifica: destinatari, oggetto e durata della misura cautelare concretamente concessa.
La questione suggerisce, pertanto, una cura particolare nella redazione del contratto. Se la struttura effettiva dell’operazione lo consente, l’anticipo dovrebbe essere descritto come prima quota del prezzo già pagata, mentre il saldo dovrebbe essere disciplinato separatamente, con criteri di determinazione e condizioni di esigibilità riconoscibili. Nell’esempio, i novanta non sono un credito da “recuperare” sui cento incassati, ma una prestazione già eseguita, della quale tenere conto nel determinare quanto resta dovuto. Commissioni, interessi, spese ed eventuali crediti restitutori richiedono, invece, una qualificazione distinta: la loro deduzione dal saldo può porre un problema di compensazione, che la parola “saldo” non elimina. Una formulazione coerente con l’operazione riduce l’ambiguità; non modifica da sola la causa del rapporto, né neutralizza un ordine cautelare applicabile.
In altri termini, il punto è di metodo, prima ancora che di merito. Prima di elidere una posta con l’altra, occorre chiedersi da quale rapporto ciascuna provenga e quale funzione l’operazione, nel suo insieme, persegua: vendita, mandato, finanziamento garantito. Solo allora la sottrazione trova – o non trova – il proprio fondamento. Nel factoring con cessione opponibile alla massa, quando l’anticipo è effettivo pagamento del prezzo, l’incasso del factor è conseguenza della cessione e la regolazione del residuo non costituisce, per ciò solo, compensazione; ed è da questa struttura che deve muovere anche il confronto con le misure della composizione negoziata. Confonderla con una compensazione significherebbe far dichiarare alla contabilità, ciò che soltanto il diritto può affermare.