Factoring, la notifica mette al riparo le cessioni dall’inefficacia
La Corte d’Appello di Trento chiarisce che l’azione di inefficacia ex art. 7 L. 52/1991 non colpisce le cessioni di credito regolarmente notificate o accettate dal debitore ceduto. Confermato inoltre che, ai fini della revocatoria, l’unico atto rilevante è la cessione in massa dei crediti, non le successive comunicazioni delle singole fatture
Il caso
Il Fallimento ha agito in giudizio nei confronti del Factor chiedendo, in via principale, di dichiarare – ai sensi dell’art. 7, co. 1 della Legge n. 52/1991 (la “Legge Factoring”) – l’inopponibilità delle cessioni di crediti i cui corrispettivi erano stati pagati dal Factor nell’anno anteriore al deposito della domanda di concordato, che aveva preceduto l’apertura della procedura fallimentare, con conseguente condanna del Factor alla restituzione delle somme incassate dai debitori ceduti in forza delle suddette cessioni. In subordine, il Fallimento ha chiesto di revocare – ai sensi dell’art. 67, co. 2 del R.D. n. 267/1942 (la “Legge Fallimentare” o, in breve, “L.F.”) – le cessioni perfezionate nel semestre anteriore al deposito della menzionata domanda di concordato, con conseguente condanna del Factor alla restituzione delle somme incassate dai debitori ceduti nel suddetto periodo sospetto.
All’esito del primo grado di giudizio, il Tribunale di Trento ha accolto la domanda principale del Fallimento, accertando e dichiarando l’inopponibilità delle cessioni, sull’assunto dell’irrilevanza della notifica della cessione dei crediti, anche in massa e futuri, dato che l’azione di cui all’art. 7, co. 1 della Legge Factoring, in presenza dell’elemento soggettivo, sarebbe esperibile per il sol fatto del pagamento anticipato del corrispettivo delle cessioni.
Il Factor ha impugnato la Sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Trento per falsa applicazione dell’art. 7, co. 1 della Legge Factoring, in quanto norma volta a paralizzare esclusivamente la c.d. modalità “agevolata” di opponibilità prevista dal solo primo comma dell’art. 5 della medesima Legge Factoring, ma non anche l’opponibilità conseguita secondo la modalità civilistica “ordinaria” di cui agli artt. 1264, 1265 e 2914 cod. civ., fatta espressamente salva dal secondo comma dell’art. 5.
Con sentenza pubblicata in data 11 giugno 2026, la Corte d’Appello di Trento, in accoglimento dell’impugnazione del Factor, ha respinto la domanda principale del Fallimento, confermando che “la speciale azione di inefficacia di cui all’art. 7 riguarda solo l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 1 (cessione opponibile a seguito di pagamento, anche parziale del corrispettivo), e non di cui al comma 2 (cessione opponibile a seguito di notifica o accettazione); sicché per questa seconda ipotesi l’inefficacia potrebbe essere dichiarata solo con il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ex art. 67 l.f. e 6 l. 52/1991”.
La Corte d’Appello di Trento ha inoltre rigettato la domanda revocatoria formulata dal Fallimento in via subordinata ex art. 67, co. 2 L.F., poiché “l’atto a titolo oneroso cui ha riguardo l’art. 67, secondo comma l.f. non può identificarsi nella comunicazione di conferma [della cessione contenente il dettaglio della fatture emesse dal cedente; n.d.r.], ma esclusivamente nella cessione in massa; e nessuna di queste, come detto, ricade nel periodo di sei mesi anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo”.
Il commento
La sentenza della Corte d’Appello di Trento consolida – con motivazione chiara – due principi fondamentali dell’operatività factoring, soprattutto nei contesti di crisi aziendale: l’inammissibilità dell’azione ex art. 7 della Legge Factoring in caso di cessioni notificate con atti aventi data certa anteriore all’accesso del cedente a una procedura concorsuale (cessioni che sono quindi sempre opponibili) e la cessione dei crediti in massa e futuri quale unico atto dispositivo passibile di revocatoria, tendenzialmente entro sei mesi dalla sua stipula.
Entrando più nel dettaglio.
Legge Factoring ha introdotto un criterio speciale di opponibilità delle cessioni di crediti d’impresa al fine di agevolare le operazioni di c.d. “factoring not notification”, in cui il debitore ceduto non viene informato della cessione (Nota [1]).
L’art. 5, co. 1 della Legge Factoring consente invero al factor di rendere la cessione opponibile mediante il solo pagamento del corrispettivo al cedente con data certa, prevedendo che “qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di pagamento; b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1”.
Il legislatore ha chiarito che, anche nell’ambito delle operazioni di factoring, permane la piena validità della disciplina codicistica “ordinaria” di opponibilità (ovverosia mediante notifica della cessione al debitore ceduto o sua accettazione della cessione), prevedendo all’art. 5, co. 2 della Legge Factoring che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
Ne deriva che la modalità c.d. “agevolata” di opponibilità delle cessioni di cui all’art. 5, co. 1 della Legge Factoring (i.e. a fronte del pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti) è meramente alternativa a quella civilistica ex artt. 1264, 1265 e 2914 cod. civ. (i.e. a fronte di notifica della cessione al debitore ceduto o sua accettazione della cessione).
In tale contesto, l’art. 7, co. 1, della Legge Factoring introduce una “limitazione” del solo regime di opponibilità “agevolata” di cui all’art. 5, co. 1 della Legge Factoring, disponendo che “L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”.
In sintesi, il tenore letterale dell’art. 7 consente la dichiarazione di inopponibilità solo delle cessioni non notificate, essendo sempre opponibili le cessioni notificate al debitore ceduto o accettate dallo stesso ai sensi degli artt. 1264, 1265 e 2914 cod. civ. con atto avente data certa anteriore all’accesso del cedente alla procedura concorsuale, anche concordataria, dato altresì che l’art. 5, co. 2 della Legge Factoring non prevede limitazione di sorta alla disciplina civilistica ordinaria.
Tale interpretazione letterale e sistematica degli artt. 5 e 7 della Legge Factoring è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22960/2025 pubblicata il 9 agosto 2025 (Nota [2]), nonché con la sentenza n. 32782/2024 pubblicata in data 16 dicembre 2024 (Nota [3]). Precedentemente, la Corte di Cassazione aveva posto le basi argomentative per trarre le medesime conclusioni (Nota [4]), alle quali la giurisprudenza era quindi approdata, seppur con argomentazioni meno nette (Nota [5]).
Un’altra specificità pienamente colta dalla sentenza attiene alla natura di unico atto dispositivo revocabile, entro sei mesi dalla sua stipula, della cessione dei crediti in massa e futuri di cui all’art. 3 della Legge Factoring.
Nel momento in cui i crediti futuri vengono ad esistenza, il factor provvede in genere a comunicare al debitore ceduto il dettaglio delle fatture emesse dal cedente (e da quest’ultimo comunicate al factor, spesso con richiesta di pagamento anticipato del corrispettivo), ma tali ulteriori comunicazioni hanno “valore meramente informativo e confermativo”, perché come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello di Trento, l’atto che comporta il trasferimento del credito dal cedente al factor, va identificato “esclusivamente nella cessione in massa”, con la conseguenza che quando i crediti vengono ad esistenza gli stessi si intendono ceduti al factor sin dal perfezionamento della cessione in massa.
È invero pacifico che “ai fini dell’efficacia della cessione di crediti “futuri” in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex art. 2914 c.c., n. 2, è sufficiente che la notifica – o l’accettazione – della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non pone un problema di opponibilità ai sensi del citato art. 2914, essendo, per contro, unicamente per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivo e soggettivi, che la prevalenza della cess ione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza” (cfr. Cass. Civ. 14 aprile 2010, n. 8961 e, nello stesso senso, Cass. Civ. 13 marzo 2020, n. 7161).
In conclusione, l’azione revocatoria ex art. 67, co. 2 della previgente L.F., così come quella ex art. 166, co. 2 del vigente CCII, possono essere promosse solo nei confronti dell’atto concretamente dispositivo del credito e, qualora lo stesso sia individuabile nella cessione dei crediti in massa e futuri stipulata prima del c.d. periodo sospetto, tale azione non potrà trovare accoglimento per difetto dell’elemento oggettivo, senza necessità dunque di alcun esame dell’elemento soggettivo.
Nota [1] Cfr. Cass. 28 febbraio 2020, n. 5616, secondo cui “la disciplina dettata dalla citata legge speciale [ovverosia dalla Legge Factoring; n.d.r.] risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest’ultimo, bensì un regime ulteriore – di favore per le imprese autorizzate all’attività di factoring – che risulta ‘utilizzabile’ (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune”. Si veda anche Trib. Venezia, sentenza del 26 ottobre 2023, n. 1899, secondo cui “il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa di crediti, non è l’unica modalità per l’opponibilità ai terzi della cessione stessa, potendo invece essa anche derivare, secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla L. n. 52 del 1991, art. 5, comma 2, dalla notifica dell’atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore al pignoramento (nel caso de quo fallimento)”.
Nota [2] Secondo cui “L’art. 5, comma 2, L. n. 52/1991 prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”. Nel qual caso opera il principio secondo cui ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione indicato al comma 1 della L. n. 52/1991 è previsto in alternativa agli ordinari criteri di diritto comune fatti salvi dall’art. 5, comma 2, L. ult. cit. (Cass., n. 29532/2023; Cass., n. 4927/2023). Tale tradizionale criterio di opponibilità del contratto di factoring coesiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il “nuovo criterio di opponibilità” di cui al comma 1 dell’art. 5 L. ult. cit. (Cass., n. 32782/2024, richiamata dal ricorrente in memoria; conf. Cass., n. 3784/2021), idoneo ad attribuire data certa al contratto di factoring e alle singole cessioni. Nel qual caso, l’opponibilità del contratto di factoring discende dalla data certa del contratto-quadro e dalla opponibilità delle singole cessioni, come accertato dal Tribunale” (cfr. Cass. Civ. 9 agosto 2025, n. 22960).
Nota [3] In tale occasione, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza di merito, rilevando che ha “errato la Corte distrettuale, muovendo da una ricognizione riduttiva dell’art. 5 comma 2 l. 52/1991, così da estendere lo speciale regime di inopponibilità della cessione dei crediti al fallimento, limitato dall’art. 7 comma 1 l. 52/1991 alle sole ipotesi di inopponibilità del pagamento con data certa del corrispettivo della cessione del credito, anche agli atti traslativi del credito notificati al debitore ceduto secondo le modalità previste dalla normativa codicistica: essi, concorrendo tutti i requisiti di cui all’art. 67 comma 2 l. fall., potranno essere aggrediti dal curatore con il rimedio della revocatoria fallimentare ma non attraverso il descritto strumento, previsto dall’art. 7 comma 1 l. citata e come qui interpretato” (cfr. Cass. Civ. 16 dicembre 2024, n. 32782/2024).
Nota [4] Si vedano, in particolare, le sentenze della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2021, n. 3784 e del 16 febbraio 2023, n. 4927.
Nota [5] Si veda Trib. Bologna, sentenza del 12 maggio 2023, n. 1012 , che ha ritenuto “condivisibile la tesi della convenuta per cui il richiamo esclusivo dell’art. 7 al comma 1 dell’art. 5 della legge n. 52/1991 e non al suo comma 2, i riferimenti al pagamento eseguito dal cessionario e la ratio stessa del regime di favore per il factor, in ossequio ai criteri di interpretazione letterale e sistematica, comportano che l’opponibilità cui la norma si riferisce sia solo quella speciale derivante dal mero versamento del corrispettivo della cessione con data certa anteriore al fallimento, mentre in caso di opponibilità delle cessioni conseguita in via ordinaria dal factor il curatore non possa valersi dell’azione revocatoria ex art. 7 comma 1, che costituisce un contrappeso alla facoltà, potenzialmente più favorevole per il cessionario, di far valere verso i terzi e soprattutto verso il fallimento della cedente le cessioni ancorché non notificate e solo in parte pagate…. Tale interpretazione appare in linea con le più recenti pronunce di legittimità rispettivamente citate dalle parti a sostegno delle proprie argomentazioni”.