Factoring e segnalazioni precoci: obblighi informativi e tutele

Con l’introduzione degli strumenti di allerta interna ed esterna, i soggetti finanziatori – tra cui i factor – sono chiamati a collaborare alla rilevazione tempestiva delle difficoltà delle imprese. Ma fino a che punto può spingersi il dovere di segnalazione senza violare la riservatezza o compromettere i rapporti commerciali? L’articolo approfondisce gli obblighi di cooperazione e trasparenza, le ricadute sulla due diligence e le potenziali responsabilità contrattuali e reputazionali degli intermediari

Nel precedente contributo abbiamo visto come il Codice della crisi e dell’insolvenza abbia spostato il baricentro dalla gestione dell’insolvenza conclamata alla sua prevenzione, e come il factoring – per la sua natura di osservatorio privilegiato sulla salute dei crediti commerciali – possa funzionare come autentica sentinella della crisi d’impresa. Quel ruolo, sul piano operativo, si traduce in un fascio di obblighi informativi e di cooperazione che innervano l’intera relazione di factoring e che costituiscono il vero banco di prova della funzione preventiva attribuita all’intermediario.
Il punto di partenza è noto. L’art. 2086, comma 2, c.c. e l’art. 3 CCII pongono in capo all’imprenditore – e, per le imprese collettive, agli organi gestori – il dovere di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Le norme del Codice non trasferiscono sul factor il compito di prevenzione, che resta saldamente in capo all’imprenditore; tuttavia, l’intermediario opera in un contesto in cui la qualità e la tempestività dell’informazione scambiata con il cliente sono divenute esse stesse oggetto di obbligo. A ciò si aggiungono i segnali esterni introdotti dal CCII – la composizione negoziata di cui agli artt. 12 ss., le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies e, soprattutto, l’obbligo che l’art. 25-decies pone a carico di banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB nei confronti degli organi di controllo della società cliente in caso di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

I factor vigilati come intermediari ex art. 106 TUB rientrano dunque a pieno titolo nel perimetro della norma. Ne deriva un obbligo a contenuto prevalentemente informativo: comunicare al cliente e, contestualmente, agli organi di controllo societari ogni variazione, revisione o revoca degli affidamenti, attivando il flusso con tempestività, così da consentire all’organo di controllo di esercitare i poteri-doveri di sollecitazione previsti dall’art. 25-octies CCII.

Non si tratta di una “denuncia” della crisi: il factor non è chiamato a qualificare lo stato dell’impresa né a sostituirsi agli amministratori nella diagnosi, ma a rappresentare in modo veritiero e tempestivo la propria decisione creditizia.
È una distinzione cruciale, perché segna il confine tra cooperazione doverosa e ingerenza indebita. L’obbligo si intreccia, peraltro, con presidi che già gravano sull’intermediario – Centrale dei Rischi, antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007, linee guida EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) – il cui effetto combinato è che oggi il factor opera in un ecosistema in cui la circolazione dell’informazione sulla salute del credito è la regola, non l’eccezione.
Proprio la sovrapposizione con la Centrale dei Rischi rende opportuno un cenno al dibattito sull’omesso preavviso di segnalazione a sofferenza ex art. 125, comma 3, TUB. Il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il principio secondo cui l’invio del preavviso “non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria” (decisione n. 4519/2023, ribadita dalle decisioni n. 8825/2023 e n. 10851/2025, che peraltro escludono l’obbligo per i meri sconfinamenti). Parte della giurisprudenza di merito esprime però una lettura più rigorosa: il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 724/2024, ha ritenuto il preavviso “requisito indefettibile per la validità della segnalazione”.
Per il factor, la conseguenza pratica è duplice: in sede ABF l’omesso preavviso si traduce di regola in una pretesa risarcitoria che non travolge la segnalazione, mentre in sede giudiziale il rischio di vedersene imporre la cancellazione è concreto.
Conviene quindi trattare il preavviso come snodo strutturale del flusso di segnalazione, e non come un adempimento formale.
Accanto alle segnalazioni di matrice pubblicistica vi è un secondo livello di obblighi informativi: quelli che nascono dal contratto di factoring e dal generale principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Il dovere di cooperazione si articola in modo bilaterale.

Sul versante del cedente, il cliente è tenuto a rappresentare al factor, in fase precontrattuale e per tutta la durata del rapporto, ogni informazione rilevante sul proprio stato e su quello dei debitori ceduti: il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 235/2020, ha ritenuto decisivo il fatto che la parte cedente non avesse evidenziato al factor le particolari condizioni in cui versava la società debitrice ceduta.

Sullo stesso solco si colloca la più recente Trib. Firenze n. 69/2025, che ribadisce come la buona fede imponga a ciascuna parte di salvaguardare l’interesse dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio: il factor non può adottare condotte che aggravino ingiustificatamente la posizione del cliente – come un’interruzione brutale del credito non motivata da un rischio concreto – ma neppure è tenuto a sopportare oltre soglia ragionevole il deficit informativo del cedente.

Sul versante del factor si impongono simmetricamente doveri di trasparenza. Le circolari della Banca d’Italia chiariscono che la distinzione tra factoring pro-soluto e pro-solvendo non dipende dalla forma, ma dall’effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici: l’intermediario è chiamato a esplicitare al cedente la reale allocazione del rischio, consentendo all’impresa di comprendere quale rischio resta in casa, in chiave di adeguatezza degli assetti ex art. 3 CCII.

Questa lettura della trasparenza non si esaurisce nella dimensione contrattuale: la Cassazione, nel costruire il regime della responsabilità da concessione abusiva di credito, ha ricondotto la posizione del finanziatore qualificato all’area della responsabilità da contatto sociale qualificato, da cui discendono obblighi di protezione e informazione che precedono e accompagnano il contratto (Cass., Sez. Un., n. 18610/2021). Lo status professionale del factor opera così come moltiplicatore dell’intensità degli obblighi di diligenza e correttezza.
Il dovere di segnalare incontra, peraltro, altrettanto rilevanti obblighi di riservatezza, presidiati dal segreto bancario, dagli artt. 1175 e 1375 c.c., dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle clausole di confidenzialità tipiche dei contratti quadro.

Il punto di equilibrio si gioca su due assi: la selettività del destinatario – l’art. 25-decies CCII individua puntualmente il soggetto al quale la segnalazione va indirizzata, sicché comunicazioni a controparti commerciali, debitori ceduti o altri finanziatori non trovano in quella norma un titolo legittimante – e la pertinenza e proporzionalità del contenuto, che deve esaurirsi in ciò che è strettamente necessario all’organo di controllo per attivarsi. Estendere la segnalazione a valutazioni di merito sullo stato di crisi del cliente espone il factor a responsabilità non solo per violazione del segreto, ma anche per concorso nella diffusione di informazioni inesatte.

Sul piano della due diligence, le linee guida EBA e gli early warning indicators richiedono un’istruttoria che non si limiti al merito creditizio del cedente, ma valuti la qualità sostanziale del portafoglio crediti, la concentrazione sui debitori ceduti, la storicità degli incassi e l’eventuale presenza di indicatori della crisi ex art. 13 CCII, quali ritardi reiterati e significativi nei pagamenti o esposizioni scadute verso creditori pubblici qualificati.
Il factor è tenuto a strutturare procedure di monitoring capaci di intercettare in tempo reale i segnali di deterioramento e di tradurli, ove ricorrano i presupposti dell’art. 25-decies, in segnalazioni puntuali.
Sul piano probatorio, è essenziale che l’intermediario lasci traccia documentale delle informazioni richieste e ottenute dal cedente, delle ragioni delle decisioni creditizie e della tempistica e del contenuto delle segnalazioni: una catena documentale coerente è il principale presidio contro contestazioni ex post.
I profili di responsabilità che ne derivano hanno geometria simmetrica. Una segnalazione tardiva o omessa può integrare violazione dell’art. 25-decies CCII e, in scenari estremi, alimentare contestazioni di concorso colposo nell’aggravamento del dissesto; all’opposto, una segnalazione sovradimensionata, indirizzata a destinatari non legittimati o accompagnata da valutazioni qualificatorie, espone il factor a responsabilità per violazione della riservatezza e per il danno reputazionale arrecato – danno particolarmente insidioso, perché il factoring si innesta su rapporti commerciali che possono essere irrimediabilmente compromessi dalla circolazione di informazioni non dovute. A ciò si aggiunge il tema della concessione abusiva di credito: nel sistema disegnato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18610/2021, il finanziatore che continui a sostenere un’impresa già priva di prospettive di continuità può rispondere verso i creditori.

La stessa pronuncia, però, chiarisce che la concessione non è di per sé abusiva quando, sulla base di una valutazione ex ante, l’operazione appaia ragionevole e funzionale al risanamento: ciò che rileva non è lo stato di crisi in sé, ma l’assenza di “concrete e fondate prospettive di superamento”, come ribadito da Trib. Firenze n. 69/2025.

Per il factor, il messaggio è netto: continuare ad assistere un’impresa in difficoltà è possibile e spesso auspicabile, a condizione di aver condotto una due diligence rigorosa capace di sorreggere una ragionevole aspettativa di continuità.

La segnalazione ex art. 25-decies CCII assume così un ruolo che va oltre l’adempimento formale: attiva il sistema di allerta interna ex art. 25-octies CCII e, attraverso il dovere di vigilanza dell’organo di controllo ex art. 2403 c.c., abilita una reazione tempestiva degli amministratori, documentando che l’intermediario, avvedutosi del deterioramento, ha attivato il presidio di legge anziché contribuire con il proprio silenzio all’aggravamento del dissesto.

In equilibrio tra dovere di segnalazione e tutela della riservatezza, la prassi più matura mostra come il rischio per il factor possa essere ridotto senza compromettere la relazione commerciale.

Conviene esplicitare nel contratto quadro gli obblighi informativi del cedente, le ipotesi di revisione e revoca degli affidamenti, i flussi previsti dall’art. 25-decies CCII e le basi giuridiche del trattamento dei dati.

Sul piano organizzativo, è essenziale dotarsi di procedure di escalation che ancorino la segnalazione a soglie predefinite, con un audit trail completo che renda tracciabile ogni passaggio decisionale, ivi compreso l’invio del preavviso ex art. 125, comma 3, TUB ove dovuto.

Sul piano della relazione, dove possibile, è opportuno anticipare al cedente la valutazione critica e offrire una finestra di confronto prima della revoca o della riduzione: una pratica coerente con la buona fede e funzionale alla composizione negoziata della crisi.

Il legislatore della crisi ha scelto, in definitiva, di valorizzare il factoring come canale qualificato di osservazione e segnalazione, senza spostare sui factor il baricentro della prevenzione. Il dovere di segnalazione non è un obbligo di denuncia: è un obbligo di trasparenza tecnica, calibrato sul perimetro dell’art. 25-decies CCII e contemperato dai presidi di riservatezza, GDPR e segreto bancario.

La sfida è costruire processi che rendano questo equilibrio sostenibile – due diligence rigorosa in ingresso, monitoring continuativo, segnalazioni puntuali e proporzionate, documentazione tracciata – perché solo così l’osservatorio privilegiato sui crediti commerciali si traduce in valore aggiunto per l’impresa, per i suoi organi di controllo e per il sistema, senza degenerare in fattore di destabilizzazione della relazione d’affari.