- Codice Appalti – Attuazione delle direttive sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)
Il comma 13 dell’art. 106 del codice appalti, che sostituisce ed abroga l’art. 117 del D.LGS. 163/06, estende l’applicazione della L.52/91 alla cessione dei crediti vantato verso la PA derivanti da contratti di appalti (alle cessioni di crediti verso stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori). Per tali cessioni è previsto:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata
- notifica
- rifiuto della cessione da parte del debitore pubblico entro 45 gg dalla notifica
- possibile preventiva accettazione
Per la cessione del credito con questi requisiti formali, non è necessaria la certificazione.
- DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 -Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
L’art. 9 del DL 185/2008 introduce lo strumento della certificazione per favorire le cessione dei crediti PA (sia parte corrente che conto capitale). I punti principali sono:
- finalità di favorire la cessione a banche ed intermediari finanziari (ma anche la compensazione dei crediti con i debiti fiscali del creditore)
- i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili, quindi già scaduti
- cessioni pro soluto e pro solvendo
- atto pubblico o scrittura privata autenticata
- notifica
- rifiuto cessione entro 45 gg
- possibile preventiva accettazione
- la certificazione deve contenere la data prevista di pagamento
- DM CERTIFICAZIONE:
I due decreti ministeriali del maggio e giugno 2012 disciplinano la procedura di certificazione di crediti vantati rispettivamente verso le amministrazioni centrali e gli enti pubblici nazionali e le regioni, gli enti locali e gli enti SSN.
Deve trattarsi di crediti:
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili
- sia di parte corrente che in conto capitale.
L’art. 27 comma 2 del DL 66/2014 ha esteso l’ambito di applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche (art 1 comma 2 D.Lgs. 165/01).
Su istanza dell’impresa creditrice, le Pubbliche Amministrazioni debitrici hanno l’obbligo di certificare i crediti che presentano i requisiti previsti dalla legge e devono indicare nella certificazione la data prevista del pagamento che non può essere successiva a 12 mesi dall’istanza di certificazione.
Con la certificazione l’impresa può chiedere la compensazione del proprio credito con somme iscritte a ruolo ovvero può cederlo a banche e intermediari finanziari.
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Il Decreto 35/2013 disciplina la certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del DL 185/2008: il credito deve essere certo, liquido ed esigibile, di parte corrente e conto capitale. Sono previste sia le cessioni pro soluto che e pro solvendo.
Il decreto stabilisce che, a partire dal 1º luglio 2014, i titolari dei crediti possono, e le amministrazioni pubbliche devono, comunicare tramite piattaforma elettronica le informazioni inerenti l’invio e la ricezione e rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Tali informazioni sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e per gli adempimenti relativi alla comunicazione annuale dei crediti certi, liquidi esigibili a fine anno e non estinti.
- DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (. L. di conversione 23 giugno 2014, n. 89) – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. – CESSIONE DI CREDITI GARANTITI DALLO STATO E SEMPLIFICAZIONI NELLA CESSIONE
Il Decreto 66/2014 introduce misure per favorire la cessione dei crediti certificati, a sostegno della liquidità delle imprese.
In particolare, i crediti certificati, se ceduti a banche e intermediari finanziari, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Per accedere a tale beneficio, il credito deve essere:
- certo, liquido ed esigibile e maturato al 31/12/2013 e certificato a seguito di istanza presentata non oltre il 31 ottobre 2014.
- di parte corrente
- ceduto pro soluto ad una banca ovvero ad un intermediario finanziario ad tasso di sconto massimo definito dal MEF con decreto (tassi fissati a 1.90% e 1.60%)
Il decreto introduce inoltre norme generali sulla semplificazione delle cessioni dei crediti vantati verso la PA.
E’ infatti prevista la cessione con scrittura privata per le cessione di crediti certificati con piattaforma PCC e la notifica a mezzo comunicazione con piattaforma PCC.
Queste semplificazioni valgono per tutte le cessioni di crediti certificati, sia pro soluto che pro solvendo, e per tutte le tipologie di crediti, sia parte corrente che conto capitale.