1. Come risolvere una volta per tutte il problema dei crediti derivanti da appalti pubblici?
Oggi è più facile ricorrere al factoring per cedere i crediti derivanti da appalti pubblici
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, “legge quadro in materia di lavori pubblici” (comunemente detta “Legge Merloni”), il relativo regolamento di attuazione (DPR 554/99) e successivi provvedimenti hanno introdotto la possibilità per le imprese appaltatrici di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto, vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche abrogando alcune precedenti disposizioni (per esempio l’art. 339 della Legge 2248/1865) che impedivano la cessione di tali crediti.
Tale possibilità è oggi confermata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), che ha sostituito ed abrogato numerose disposizioni precedenti in materia, ed è favorita dai provvedimenti normativi che semplificano le modalità di cessione (v. DL 66/2014, decreti in materia di certificazione dei crediti PA).
Le disposizioni della legge 52 del 1991, che disciplina la cessione dei crediti d’impresa, sono state così estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici. Le semplificazioni sono applicabili anche alle cessioni di crediti rivenienti da prestazioni professionali.
La Direttiva comunitaria 2011/7/EU, che sostituisce integrando e inasprendo la precedente direttiva 2000/35/CE, già recepita nel nostro ordinamento, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle effettuate tra imprese e amministrazioni pubbliche, impone a queste ultime una maggiore attenzione ai processi di acquisto, per favorire una migliore gestione dei crediti da parte dei propri fornitori.
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/Normativa
http://www.infoappalti.it/normativa/index.htm
http://www.mit.gov.it/temi/infrastrutture/appalti-pubblici/normativa
2. Quali sono i crediti cedibili in un rapporto di factoring, ai sensi del Codice degli Appalti?
Il factoring può essere utilizzato per tutti i crediti relativi agli appalti di lavori pubblici
Le disposizioni della legge 52/21 1991 sono applicabili anche ai crediti derivanti da contratti di appalto o di concessione per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori ovvero per l’esecuzione di opere o lavori, compresi i concorsi di progettazione.
Per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, sostituzione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica (D.Lgs. 50/2016, art. 3 -Definizioni).
La normativa sui lavori pubblici (e quindi l’applicazione della cessione dei crediti) si estende ai contratti misti di lavori, forniture e servizi qualora i lavori assumano valore economico superiore al 50%.
In termini di scenario , appare in continua evoluzione e non del tutto consolidato l’universo dei contratti della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai contratti di global service e di facility management che, a determinate condizioni, consentono un’ulteriore opportunità di utilizzo del factoring
http://www.mit.gov.it/
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
3. Quali sono i soggetti coinvolti in un’operazione di factoring di crediti derivanti da appalti?
I soggetti coinvolti in un’operazione di factoring sono la stazione appaltante, l’impresa appaltatrice ed il factor (banca o intermediario finanziario specializzato)
Le stazioni appaltanti, che rappresentano il debitore ceduto nell’operazione di factoring, sono costituite dai seguenti soggetti:
• Stato
• enti pubblici e territoriali
• organismi di diritto pubblico
• associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi pubblici
• imprese pubbliche
• concessionari
• aziende speciali
• agenzie pubbliche
• consorzi
• soggetti privati tenuti al rispetto del codice appalti.
Gli appaltatori, che rappresentano il soggetto cedente nell’operazione di factoring, possono essere:
• imprese individuali, anche artigiane, società commerciali e società cooperative
• ente pubblico
• raggruppamento di tali persone o enti, compresi:
o consorzi tra società cooperative e consorzi stabili
o associazioni temporanee di imprese
o consorzi di concorrenti
o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
Le operazioni di factoring relative a cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo d’appalto, sono esercitate, in qualità di soggetti cessionari del credito, da intermediari finanziari specializzati (le società di factoring) e da banche, sottoposti ai controlli della Banca d’Italia ed alla regolamentazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e operatori finanziari appartenenti ai primari gruppi industriali
Un’occasione di selezione del mercato è dato dalle SOA, società organismo di attestazione, che rilasciano alle imprese appaltatrici un attestato “lasciapassare”. Alle SOA possono partecipare anche banche e società di factoring.
Più in generale, assumono rilevanza le Autorità indipendenti (Antitrust), altri organismi che regolano le relazioni Impresa-PA in materia di acquisti (i.e. Autorità Nazionale Anticorruzione) e l’Unione Europea.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://elencosoa.avcp.it/public/
4. Quali sono i vantaggi per la stazione appaltante?
Per la stazione appaltante il ricorso al factoring ed il rapporto con il factor non modificano le relazioni con l’impresa appaltatrice e favoriscono i processi d’acquisto e l’adozione di strumenti finanziari innovativi
La cessione dei crediti derivanti da appalti propone alla stazione appaltante un confronto con un operatore specializzato e qualificato (il factor), controparte unica per la gestione del credito verso la PA, ed è coerente con le tendenze già in atto alla razionalizzazione dei processi d’acquisto ed all’adozione di strumenti finanziari innovativi da parte delle Amministrazioni pubbliche.
L’inserimento del factoring nella gestione dei crediti da appalti non altera i rapporti sottostanti tra la stazione appaltante e l’appaltatore, né produce costi e oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti. Il factor può svolgere un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni contrattuali e “prodotti” finanziari adeguati anche alla stazione appaltante. Per quest’ultima, possono essere, fra l’altro, previste modalità di dilazione dell’impegno finanziario relativo al credito ceduto.
Il ricorso al factoring può diventare per la PA stimolo allo sviluppo di una cultura del confronto e dell’integrazione con l’esterno e alla definizione di rapporti di collaborazione non solo con le imprese appaltatrici ma anche con il factor. Il factor può svolgere una funzione di regia dell’operazione nel suo complesso, specie laddove i soggetti coinvolti sono numerosi, come nel caso delle associazioni temporanee di imprese. Le stazioni appaltanti possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente (l’appaltatore) in base al contratto di appalto.
Il factor può svolgere una funzione di regia dell’operazione nel suo complesso, specie laddove i soggetti coinvolti sono numerosi, come nel caso delle associazioni temporanee di imprese.
Le stazioni appaltanti possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente (l’appaltatore) in base al contratto di appalto.
www.ance.it
5. Quali sono i vantaggi del factoring per l’impresa appaltatrice?
Tempestività e certezza nell’erogazione dei fondi, contributo alla gestione dei crediti, garanzia del buon fine dell’operazione sono i principali vantaggi del factoring, da molto tempo apprezzati dalla clientela
Dal punto di vista finanziario il factoring consente all’impresa appaltatrice di coprire il fabbisogno di finanziamento che consegue alle dilazioni di pagamento concesse alla clientela, di ottimizzare la programmazione degli incassi e di facilitare la crescita del fatturato. Esso può essere utile anche quando l’impresa appaltatrice deve sostenere ingenti investimenti iniziali connessi all’appalto.
Il factoring può consentire inoltre un risparmio nei costi che l’impresa sostiene per la gestione dei crediti commerciali, grazie all’esternalizzazione – secondo una logica di outsourcing – delle attività di valutazione, amministrazione e controllo dei crediti, affidate ad uno “specialista dei crediti”, il factor, che può mettere in campo le proprie competenze maturate nei rapporti con la PA, contribuendo così a ridurre anche i costi ed i tempi connessi alla gestione della relazione con la stazione appaltante.
Il factoring è un servizio ad elevata personalizzazione, in relazione alle caratteristiche del rapporto di fornitura sottostante ed alle esigenze manifestate dal cliente.
Il factoring: Frequently Asked Questions
6. Quali sono gli effetti del factoring sulla gestione dell’impresa appaltatrice?
Il factoring produce effetti positivi su diverse aree dell’attività dell’impresa appaltatrice, interessate dalla gestione del credito commerciale
Il factoring produce numerosi effetti sull’attività dell’impresa appaltatrice, interessando le aree coinvolte dalla gestione del credito commerciale:
• la contabilità e la struttura del bilancio: il factoring comporta una semplificazione della contabilità clienti, una sostituzione di costi fissi con costi variabili, un alleggerimento delle poste di bilancio che riguardano il capitale circolante;
• la politica commerciale: il ricorso al factoring può condurre ad un aumento del volume d’affari dell’impresa appaltatrice, grazie alla possibilità di smobilizzare crediti non ancora scaduti e quindi di liberare risorse finanziarie per lo sviluppo dell’attività;
• la politica finanziaria: il ricorso al factoring comporta un aumento della velocità di circolazione del capitale d’esercizio, attraverso un accorciamento del ciclo monetario (dal pagamento dei fattori produttivi all’incasso dei lavori effettuati) e riduce il fabbisogno finanziario dell’impresa appaltatrice;
• l’organizzazione: il factoring concentra l’attenzione delle funzioni dedite a rapporti con la clientela sui profili produttivi e commerciali.
Il factoring è tipicamente orientato ad una relazione duratura con il cliente, piuttosto che ad una specifica transazione occasionale, in modo da poter affiancare l’impresa nelle funzioni amministrative, legali, organizzative e finanziarie relative alla gestione dei crediti.
Il factoring: Frequently Asked Questions
7. Quando è conveniente il ricorso al factoring?
Il factoring è conveniente per tutte le imprese appaltatrici che vogliono affidare ad uno specialista la gestione ed il controllo del proprio portafoglio crediti
La convenienza del ricorso al factoring si manifesta quando la politica commerciale dell’impresa appaltatrice ha potenzialità superiori alle risorse organizzative e finanziarie che l’impresa stessa può mettere autonomamente in campo.
La domanda potenziale è dunque costituita dalle imprese che manifestano un “fabbisogno di factoring” gestionale (amministrazione, controllo, riscossione, assicurazione dei crediti) e finanziario (valutazione della clientela, integrazione delle linee di credito tradizionali grazie allo smobilizzo anticipato dei crediti).
Il factoring è un servizio a maggiore valore aggiunto rispetto al credito bancario con il quale non è dunque direttamente confrontabile.
I termini di confronto per valutare la convenienza del factoring sono il costo medio dei finanziamenti ed il costo di gestione interna del credito commerciale, sostituito dalle commissioni di factoring, relative alla gestione ed eventualmente alla assicurazione dei crediti.
I tassi d’interesse tipici delle operazioni di factoring, relativi alla anticipazione dei crediti prima della scadenza, sono tra i più bassi tra quelli di mercato, come risulta dalle periodiche rilevazioni della Banca d’Italia dei tassi d’interesse globali medi, ai sensi della legge 108 del 1996.
www.bancaditalia.it
8. Il ricorso al factoring segnala che l’impresa ha difficoltà finanziarie o di rapporto coi clienti?
Il ricorso al factoring è un fatto normale della gestione aziendale e segnala che l’impresa appaltatrice è attenta ai propri crediti; il factoring presenta rapporti di complementarità con i finanziamenti bancari
La cessione dei crediti nell’ambito di un rapporto di factoring è un fatto normale dell’attività aziendale ed anzi segnala che l’impresa appaltatrice è gestionalmente valida, cioè “attenta” al governo dei propri crediti ed alla programmazione dei flussi di cassa ad essi connessi.
Le istituzioni europee hanno raccomandato agli Stati membri di facilitare presso le imprese la diffusione del factoring, quale strumento utile ad una più efficace gestione dei crediti oggetto delle transazioni commerciali.
Solo chi non conosce il factoring tende, in alcuni casi, a considerarlo uno strumento finanziario marginale e/o di recupero di crediti problematici e di conseguenza attribuisce il ricorso al factoring alla presenza di problemi di finanziamento e di deterioramento della qualità del portafoglio crediti, associandolo ad una situazione di difficoltà dell’impresa.
Il factoring non è un “concorrente” del credito bancario ma costituisce uno strumento di diversificazione del passivo dell’impresa. Una banca moderna valuta quindi positivamente il ricorso al factoring della propria clientela.
http://ec.europa.eu/index_it.htm
9. Quali sono il grado di diffusione e le prospettive per la cessione dei crediti derivanti da appalti?
Il factoring ha un elevato grado di diffusione ed il mercato italiano è tra i primi a livello mondiale
Pur essendo ancora poco conosciuto, il factoring è uno strumento ormai consolidato ed apprezzato nell’ambito del sistema economico e finanziario. Esso è presente in Italia da circa cinquant’anni e interessa decine di migliaia di imprese di svariate dimensioni e settori merceologici.
Il mercato italiano ha dimensioni di assoluto rilievo nel panorama internazionale ed è, da molti anni, tra i primi mercati del factoring, a livello europeo e mondiale, insieme al Regno Unito.
Le Amministrazioni pubbliche sono impegnate in un processo di modernizzazione della propria attività, che coinvolge soprattutto la funzione acquisti. Gli appalti pubblici costituiscono uno dei settori strategici del mercato unico europeo.
Il factoring può dare un contributo significativo alla razionalizzazione dei processi d’acquisto delle Amministrazioni pubbliche ed al miglioramento della gestione dei crediti delle imprese appaltatrici.
La diffusione del factoring può contribuire ad una evoluzione dei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e imprese fornitrici, nella direzione di forme di partnership.
Il factoring è in linea con i modelli a rete della PA, ultimo grado di innovazione degli assetti istituzionali, poiché crea condizioni di integrazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di factoring.
Si registra una sempre maggiore “spinta” verso investimenti in infrastrutture e si delinea una “concentrazione” delle imprese appaltatrici verso la figura del general contractor e la prevalenza di commesse di importi più elevati, con spazi ulteriori per il factoring.
www.euf.eu.com
www.fci.nl